Lo statuto

Art. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituita l’Associazione Turistica Pro Loco denominata PRO LOCO SANT’ANGELO IN GROTTE.
Essa ha sede in Sant’Angelo in Grotte (comune di Santa Maria del Molise – IS).

Art. 2
(Competenza territoriale)
Detta associazione ha carattere volontario e svolge la sua attività in Sant’Angelo in Grotte, Frazione del comune Santa Maria del Molise.

Art. 3
(Finalità)
L’Associazione si propone di svolgere localmente attività finalizzate alla promozione turistica.
Per il raggiungimento delle proprie finalità generali l’Associazione svolge le seguenti funzioni:
    a) assume tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali in modo da richiamare turisti e fare ad essi conoscere ed apprezzare la località;
    b) si adopera per tutelare la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e per incrementare la finalità turistica dei servizi offerti;
    c) si adopera per sensibilizzare le autorità locali, gli operatori e le popolazioni ai problemi del turismo.

Art. 4
(Organizzazione)
Sono organi dell’Associazione:
    a) l’Assemblea dei soci;
    b) il Consiglio di Amministrazione;
    c) il Collegio dei Revisori;
    d) il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria, e si riunisce almeno una volta l’anno.
L’Assemblea delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività, su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione e sui soci.
Per l’approvazione dei bilanci l’Assemblea deve essere convocata entro il mese di gennaio; le deliberazioni devono essere inviate entro trenta giorni al Comune che esercita le funzioni di vigilanza.
Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio comunale, di ciascuna delle iniziative realizzate dovrà essere trasmesso alla Giunta Regionale, tramite l’Assessorato competente, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida con la presenza di almeno un quinto dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata:
    a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
    b) dietro richiesta scritta del Consiglio o di almeno un terzo dei soci.
Il presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data fissata.
Il Consiglio di Amministrazione è formato da nove membri, di cui sei eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei soci; del Consiglio debbono far parte possibilmente le categorie maggiormente interessate al turismo. Sono membri del Consiglio tre esperti, che possono essere anche consiglieri comunali, eletti dal Consiglio comunale; uno dei tre rappresentanti è indicato dalla minoranza. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
La carica di consigliere è gratuita.
Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli Organi competenti per legge.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o dietro richiesta scritta di due terzi dei componenti il Consiglio.
I consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso, fatta eccezione per i rappresentanti nominati dal Comune.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i consiglieri effettivi mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero di quattro membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. In caso di vacanza dei posti afferenti a membri di diritto, l’Amministrazione comunale sarà invitata a provvedere a nuove nomine.
Per la validità delle deliberazioni occorre  la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea.
Spetta, inoltre, al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma d’azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e di esse dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione. La carica è gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal vice Presidente ed in mancanza di questi dal consigliere più anziano di età.
Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei soci ed è assistito dal Segretario.
Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali delle relative, provvede al normale funzionamento degli uffici ed è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti a votazione segreta (ogni quattro anni) dall’Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale; sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti a votazione segreta, ogni quattro anni, dall’Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli soci. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 5
(Tutela)
L’atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull’attività, approvati dall’Assemblea, sono inviati al Comune, che esercita le necessarie funzioni di controllo.
Lo statuto, le sue modifiche e l’atto costitutivo, dal quale risultino i requisiti di cui all’art. 4 – lettera d) della legge regionale 28 luglio 1977 n. 20, sono inviati alla Giunta Regionale per la necessaria approvazione all’Albo Regionale delle Pro Loco.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 5 ed in tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore del Comune per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località in cui l’Associazione ha sede.

Art. 6
(Finanziamento)
I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
    1) le quote sociali, da versare entro il mese di giugno;
    2) l’eventuale quota dell’imposta di soggiorno, ai sensi della legge 4 marzo 1958 n. 174;
    3) gli eventuali contributi di enti (Regione, Provincia, E.P.T., Associazioni, Commercianti, Albergatori, Imprese di trasporto, etc.) o di privati;
    4) eventuali donazioni;
    5) gli eventuali proventi di gestione di iniziative permanenti ed occasionali.

Art. 7
(Soci)
I soci si distinguono in:
    • soci ordinari;
    • soci sostenitori;
    • soci benemeriti;
    • soci non residenti.
Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dall’Assemblea.
Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari.
Sono soci benemeriti coloro che sono dichiarati tali dall’Assemblea per aver arrecato particolari benefici morali e materiali all’Associazione.
I soci ordinari, sostenitori e benemeriti hanno pari diritto al voto.
La qualità di socio ordinario, sostenitore, benemerito è conseguibile da tutti i cittadini residenti nella Frazione e si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.
Sono soci non residenti coloro che non sono residenti nella Frazione di Sant’Angelo in Grotte. I soci non residenti non hanno diritto al voto ma, come tutti gli altri soci, hanno diritto:
    1. alle pubblicazioni dell’Associazione;
    2. a frequentare i locali dell’Associazione;
    3. ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dall’Associazione.

Art. 8
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.